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Rappresentazione visiva dell'articolo: Novità : riduzione operazioni in contanti

Autore: Gian Paolo Bonsignori

Data di pubblicazione: 11 gennaio 2022

Novità : riduzione operazioni in contanti

A partire dall’1.1.2022 il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro).

Per le violazioni commesse e contestate dalla suddetta data il minimo edittale sarà pari a 1.000,00 euro.

Si completa, così, una progressiva riduzione della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante che, a partire da quella di 3.000,00 euro, ha previsto un passaggio intermedio, che ha avuto inizio l’1.7.2020 e che si concluderà con la fine dell’anno, connotato dalla soglia di 2.000,00 euro (e, quindi, dal limite all’utilizzo del denaro contante di 1.999,99 euro). Dall’inizio del 2022, invece, come detto, la soglia sarà pari a 1.000,00 euro ed il limite sarà di 999,99 euro.

La riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante è esclusa per l’attività svolta dai cambiavalute. Per tale attività, a decorrere dall’1.1.2022, sarà ripristinata la soglia di 3.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro, dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.

Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni; ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

 SOGGETTI DIVERSI

Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

- due società;

- il socio e la società di cui questi fa parte;

- società controllata e società controllante;

- legale rappresentante e socio;

- due società aventi lo stesso amministratore;

- una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto, per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale di 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Oblazione e pagamento in misura ridotta

Alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’istituto dell’oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni “dalla contestazione immediata” o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale

facoltà non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.

Peraltro, prima della scadenza del “termine previsto per l’impugnazione” del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.

La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. 

L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

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